
INSERIMENTO GAE
Nonostante una serie di precedenti negativi, che non avevano visto riconoscere il diritto dei docenti al reinserimento in graduatoria ad esaurimento, con una sentenza di pochi giorni or sono, maggio 2016, il Tribunale sez. Lavoro di Belluno cambia orientamento disponendo il reinserimento nelle graduatorie ad esaurimento di una docente che era stata illegittimamente cancellata in via definitiva. Orbene la ricorrente, in quanto iscritta al corso di laurea in scienze della formazione primaria risultava già inserita nelle GAE, fino all’anno 2011, di seguito non era stata informata della necessità di presentare domanda di aggiornamento e pertanto l’Ufficio Scolastico aveva provveduto ai sensi del d.m. del 2009 e del d.m. del 2014 alla sua cancellazione. Il Giudice del Lavoro ha rilevato che l’art. 1 comma 605 lett. C della legge 27/12/2006 n. 296, che ha disposto la trasformazione delle graduatorie da permanenti ad esaurimento non ha abrogato l’art. 1 comma 1 bis del DL 97/04 conv. Legge 143/04, che stabilisce che la mancata presentazione della domanda diretta alla permanenza nella relativa graduatoria comporta la cancellazione del docente dalla stessa per gli anni successivi, poiché, tuttavia, fa salva la presentazione della domanda per il reinserimento nella graduatoria entro gli stessi termini. Difatti, osserva il Giudice del Lavoro, riportando un principio della Suprema Corte, l’incompatibilità tra le nuove disposizioni di legge e quelle precedenti, si verifica solo quando tra le norme considerate, ci sia una contraddizione tale da rendere impossibile un’applicazione contemporanea, ed in questa ipotesi la trasformazione delle graduatorie da permanenti in esaurimento, non preclude i reinserimenti di chi era già in precedenza incluso, ma limita solo i nuovi inserimenti. In ordine alla giurisdizione, il Tribunale di Belluno riprendendo un principio della Cassazione, non ha dubbi nel ritenere che in ordine alle graduatorie permanenti della scuola, l’accertamento del diritto al collocamento in graduatoria spetta la Giudice Ordinario, poiché vengono in questione determinazioni assunte dalla pubblica amministrazione con la capacità e i poteri del datore di lavoro privato. Pertanto, si esprimere la massima soddisfazione per il docente, che finalmente si rivedrà collocata legittimamente nelle graduatorie ad esaurimento, dalle quali era stata depennata.
Salerno, 8/6/2016
Avv. Angelo Tuozzo
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